Corte di Cassazione (12017/2018) - Prededuzione nel successivo fallimento del credito del professionista che ha predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, terzo comma, L.F. per l'ammissione a concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
16/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018 n.12017 – Pres. Antonio Didone , Rel. Alberto Pazzi.

Concordato preventivo – Domanda di ammissione – Attestazione del professionista –  Essenzialità ed adeguatezza -  Successivo fallimento – Riconoscimento del requisito della "funzionalità" della prestazione – Preducibilità del credito ex art. 111, secondo comma, L.F. – Esito negativo della procedura minore – Irrilevanza.

Non va posto in dubbio che il credito del professionista che abbia predisposto in sede di concordato preventivo l'attestazione prevista dall'art. 161, terzo comma, L.F. rientri tra i crediti sorti "in funzione" di quella procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, secondo comma, L.F. vada soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione,  debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti, essendo sufficiente che, secondo un giudizio ex ante, possa essere ricondotta nell'alveo delle procedure concordatarie minori e delle finalità dalle stesse perseguite e che non risulti, viceversa, sovrabbondante o superflua  rispetto allo scopo cui doveva essere orientata. (Pierluigi  Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.12017.2018.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: