Corte di Cassazione (3218/17) – Imprededucibilità del credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione al concordato preventivo in caso di revoca del concordato per atti di frode a questi noti.
Cassazione civile, sez. VI, 07 Febbraio 2017, n. 3218. Est. Lamorgese.
Fallimento - Accertamento del passivo - Credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l'ammissione al concordato preventivo - Revoca del concordato per atti di frode noti al professionista – Esclusione della prededucibilità del credito.
Va esclusa la prededucibilità ( prevista in sede fallimentare per i crediti sorti, a norma dell’art. 111, comma 2 l.f., in occasione o in funzione delle procedure concorsuali) per quei crediti per prestazioni professionali che non arrechino alcun beneficio in termini di accrescimento dell’attivo o salvaguardia della sua integrità non essendo consentita l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un labile collegamento con la procedura, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito. [Nel caso specifico la Suprema Corte non ha ritenuto prededucibile nel successivo fallimento il credito del professionista che aveva predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione al concordato preventivo, essendo l’ammissione alla procedura minore stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso era a conoscenza, posto che, in tale ipotesi, non solo la prestazione svolta non era stata di alcuna utilità per la procedura, ma si era rivelata addirittura potenzialmente dannosa per i creditori, tenuto conto della erosione del patrimonio a disposizione della massa per effetto della continuazione dell’attività di impresa.]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)