Corte di Cassazione (42093/2021) – Fallimento: al fine del riconoscimento della prededuzione al credito professionale è necessario che la procedura di concordato sia stata dichiarata aperta con il conseguente coinvolgimento dei creditori.

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Data di riferimento: 
31/12/2021

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 –  Primo Pres. f.f. Adelaide Amendola, Pres. Sezione Biagio Virgilio, Rel. Massimo Ferro.

Concordato preventivo - Rinuncia da parte del proponente – Conseguente dichiarazione di fallimento – Ausiliario tecnico incaricato per l'accesso al concordato – Credito professionale – Richiesta di ammissione al passivo in prededuzione – Non riconoscibilità di quel beneficio – Apertura della procedura minore – Presupposto mancante.

Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria. (Principio di diritto reso a soluzione del contrasto dedotto con l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez I civ., 23 aprile 2021, n. 10885/2021 come richiamata in questa rivista:   https://www.unijuris.it/node/5615)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cassazione%20Sez.%20Un.%20parte%20I.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cas%20Sez%20Un%20p.%20II.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%20Zez%20un%20p.%20III.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-31-dicembre-2021-n-42093-pres-amendola-est-ferro

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26629/CrisiImpresa?Quando-pu%26%23242%3B-essere-escluso-il-credito-del-professionista-che-ha-assistito-il-debitore-nel-concordato-preventivo#gsc.tab=0

[Si fa presente che la Corte ha sottolineato che il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, la cui entrata in vigore è stata differita al 16 maggio 2022, ha  previsto all'art. 6, comma 1, lettera c) non solo la restrizione della misura di riconoscimento della prededuzione al 75% di quanto accertato, ma anche che i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda maturano la prededuzione stessa a condizione che la procedura sia aperta ai sensi del successivo art.47; con identica cautela, secondo la lettera b) dell'articolo citato per le prestazioni rese in funzione dell'omologazione, altrettanto necessaria, degli accordi di ristrutturazione dei debiti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: