concordato preventivo, Tribunale di Pistoia
Tribunale di Pistoia - Risoluzione del concordato, regime transitorio ed autonomia del procedimento.
Tribunale di Pistoia, 31 marzo 2010 - Pres. D'Amora - Est. Patrizia Martucci.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Concordato preventivo - Omologazione - Disciplina applicabile alla procedura - Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto 35/2005 - Risoluzione.
Concordato preventivo - Fase esecutiva - Risoluzione ed annullamento - Disposizioni transitorie - Applicabilità - Tempus regit actum.
Concordato preventivo - Fallimento - Effetti - Risoluzione - Effetti - Differenze.
Per il principio del tempus regit actum, la procedura di concordato ancora pendente alla data dell'entrata in vigore del decreto 35/2005, è disciplinata, fino all'omologa, dal regime di cui al detto decreto. Di contro, la fase risolutoria deve considerarsi disciplinata dall'art. 186 legge fallimentare nella attuale versione di cui al d.lgs 169/2007 (cd decreto correttivo) in vigore dal 1 gennaio 2008 e ciò per la natura processuale della norma di cui all'art. 186 legge fallimentare e per la autonomia e indipendenza della fase risolutoria rispetto a quella concordataria. (gc) (riproduzione riservata)
La fase esecutiva del concordato preventivo, per espresso dettato normativo, deve considerarsi estranea alla procedura concordataria in senso proprio che, appunto, si chiude con l'omologa. Ne consegue che le disposizioni transitorie che hanno dato attuazione temporale alle intervenute Riforme attengono solo a questa, e non anche alla fase esecutiva, regolata dalla legge vigente al momento secondo il principio del tempus regit actum. (gc) (riproduzione riservata)

