Tribunale di Napoli - Esecuzione fondiaria nei confronti del debitore deceduto ed irrilevanza del fallimento degli eredi.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/05/2011

Tribunale Napoli, 25 maggio 2011 - - Est. Pica.

Coloro i quali sono cessionari dei crediti a seguito di operazioni di cartolarizzazione possono continuare a giovarsi dei privilegi processuali di cui al R.D. 16 luglio 1905 n. 646, già spettanti ad istituti di credito fondiario, qualora detti crediti siano già oggetto di azioni di recupero coattivo in corso alla data del 1 gennaio 1994. (avv. Francesco Gabassi -riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui il creditore fondiario promuova esecuzione forzata sui beni del debitore già deceduto (ex art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646), sul ricavato della vendita, da considerarsi come un'unica massa, già facente capo al defunto, alla stregua di quella oggetto della separazione ex artt. 512 e ss. c.c.) devono trovare collocazione in primo luogo i creditori fondiari del defunto, a preferenza dei creditori degli eredi. (avv. Francesco Gabassi -riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui il creditore fondiario promuova esecuzione forzata sui beni del debitore già deceduto (ex art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646), sono irrilevanti, sul piano processuale, le vicende successive coinvolgenti gli eredi e/o gli aventi causa (compreso il fallimento degli stessi), per cui l'esecuzione può essere compiuta e portata a termine direttamente e solo contro l'originario debitore con la conseguenza che il ricavato della vendita non va ripartito tenendo conto di quanto spettante a ciascun erede, né tenendo conto del sopravvenuto fallimento (di taluni) degli eredi e, quindi, della graduazione dei crediti che andrebbe fatta in sede fallimentare. (avv. Francesco Gabassi -riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Napoli 25 maggio 2011.pdf204.14 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]