Tribunale di Ivrea – Non operatività a favore del creditore fondiario del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB in sede di liquidazione controllata.
Trib. Ivrea, 20 ottobre 2023, Est. Petronzi
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Privilegio processuale del creditore fondiario – Insussistenza.
La norma di cui all’art. 41 TUB, limitando fortemente l’attuazione del principio della par condicio creditorum, è disposizione speciale e come tale non è suscettibile di applicazione analogica né può estendersi a procedure concorsuali diverse dal fallimento, oggi liquidazione giudiziale, quale è la liquidazione controllata.
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ivrea-20-ottobre-2023-est-petronzi
https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30156/CrisiImpresa?Liquidazione-co...
[Cfr anche in questa rivista, con riferimento al rinvio pregiudiziale e con ulteriori richiami giurisprudenziali: Cass., Prima Presidenza, 26 ottobre 2023 -https://www.unijuris.it/node/7260 ]