Tribunale di Venezia – Principi contabili per l’identificazione della controllante quale creditore postergato.

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Data di riferimento: 
14/03/2011

Tribunale Venezia, 14 aprile 2011 - Pres. Manuela Farini - Est. Fidanzia.

La valutazione di alcuni apporti della controllante quali prestiti anomali e sostitutivi del capitale finalizzati a porre rimedio ad una situazione di sottocapitalizzazione, come tali assoggettati alle norme relative alla postergazione dei crediti, è legata necessariamente all'esame della situazione economica della società controllata. A tal fine per la valutazione dell'eventuale eccessivo squilibrio tra indebitamento e capitale netto, un indicatore significativo elaborato dalla tecnica aziendalistica è il leverage (o rapporto di indebitamento o grado di indebitamento), pari al rapporto tra il totale delle fonti di finanziamento e i mezzi propri, il quale deve però essere confortato e valutato unitamente ad ulteriori elementi probatori, tra i quali riveste particolare importanza la struttura del debito. In tal senso è significativa la circostanza che i finanziamenti della controllante siano stati destinati al pagamento delle spese correnti della controllata. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]