Tribunale di Terni – Prededucibilità dei crediti maturati dalle figure di nomina giudiziale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/06/2011

Tribunale di Terni, 13 giugno 2011 - Est. Paola Vella.

La novella del 2010 ha svolto una funzione di specificazione ed integrazione della regola posta dall'art. 111, comma 2, LF, contribuendo a chiarire la portata indubbiamente generica dell'espressione "crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali" e ponendo regole più certe quantomeno con riferimento alle posizioni soggettive generate da procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, in ordine alle quali non sembra allo stato ipotizzabile una prospettiva ermeneutica diversa da quella esplicitata dalla norma, la quale pone invero una netta distinzione tra i crediti sorti in esecuzione ("in occasione") delle suddette procedure concorsuali minori e quelli sorti in vista della loro attivazione ("in funzione"), pretendendo nel secondo caso uno specifico vaglio giudiziale, quale è l'espressa disposizione contenuta nel provvedimento del tribunale che accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, ovvero che omologa l'accordo di ristrutturazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Se il credito prededucibile del professionista incaricato dal debitore pare pacificamente ammissibile con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., il credito maturato dalle figure di nomina giudiziale (commissario giudiziale, liquidatore, curatore) sembra meritevole del duplice privilegio potiore per spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c., trattandosi di soggetti che svolgono istituzionalmente il compito di conservazione e/o liquidazione dei beni della procedura, nell'interesse comune dei creditori, analogamente a quanto accade per i compensi del custode e del legale del creditore procedente nella procedura esecutiva. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Il duplice privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. non può estendersi anche alle spese e all'IVA, mentre può estendersi alla Cassa Previdenza, per disposizione di legge, trattandosi di prestazione resa da dottore commercialista). (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Terni 13 giugno 2011.pdf108.5 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]