Corte di cassazione - Concordato preventivo nel regime intermedio e nomina del commissario liquidatore

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Data di riferimento: 
20/01/2011

Cassazione civile, sez. I , 20 gennaio 2011, n. 1345 - Pres. Proto - Est. Ragonesi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Provvedimenti per la cessione dei beni - Attribuzione delle modalità esecutive della liquidazione all'amministratore giudiziario e liquidatore della società debitrice - Previsione nel piano - Conseguenze - Nomina di un liquidatore giudiziale ovvero fissazione di ulteriori modalità esecutive - Potere del tribunale - Configurabilità - Esclusione - Limiti.

In tema di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 182 legge fall., nel testo applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, è precluso al tribunale nella sentenza di omologazione nominare un liquidatore giudiziale ovvero fissare ulteriori modalità esecutive (prevedendo, per esempio, la necessità della preventiva autorizzazione del giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione ovvero la nomina, da parte di questi, di coadiutori, professionisti o difensori), qualora nella proposta di concordato si specifichi che il piano di liquidazione debba essere predisposto ed attuato dall'amministratore giudiziario-liquidatore, cui viene conferito il più ampio potere discrezionale sulle modalità esecutive. (massima ufficiale)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]