Tribunale di Roma – Concordato in continuità aziendale diretta: criterio cui attenersi per stabilire il valore eccedente quello di liquidazione da potersi distribuire secondo la regola della “relative priority rule”.

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Data di riferimento: 
11/04/2024

Tribunale di Roma, 11 aprile 2024 – Pres. Angela Coluccio, Rel. Fabio Miccio, Giud. Caterina Bordo.

Concordato aziendale in continuità diretta – Valore di liquidazione – Modalità di determinazione – Possibilità di distribuzione dell'eccedenza secondo la regola della “relative priority rule”.

Con riferimento ad ad un piano di concordato aziendale in continuità diretta che preveda sia la degradazione per incapienza a chirografo di parte dei crediti privilegiati, consentita dall'art. 84, comma 5, del C.C.I. "purchè in misura non inferiore o quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione", quanto l'utilizzo della regola della c.d. relative priority rule di cui all'art. 84 comma 6, del C.C.I. secondo la quale il "valore eccedente quello di liquidazione" (c.d. surplus da continuità) rispetto al "valore di liquidazione" può essere distribuito senza rispettare la rigidità del principio della absolute priority rule, si deve, quale valore di liquidazione cui fa riferimento il secondo dei commi suindicati, il comma 6 appunto, fare riferimento, dal momento che non prevede alcuna specifica relazione o non individua alcun professionista che lo determini, in quanto valori da considerarsi coincidenti, al “valore di realizzo” richiamato dal comma 5, da intendersi quale valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell’intero patrimonio della ricorrente, calcolato, quanto all’azienda, con riferimento al valore derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio, ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove, (motivando) si ravvisi come non prevedibile – perché non conveniente – l’esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell’azienda ed alla vendita atomistica dei suoi beni. Determinato, quindi, in questo modo il valore di realizzo (o di liquidazione), quanto al valore eccedente quello di liquidazione esso consisterà, nella continuità diretta (ossia senza cessione di azienda) nei c.d. flussi della continuità, ossia negli utili tratti dalla domanda di concordato in poi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31214/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Roma-sul-valore-di-realizzo-previsto-dall%E2%80%99art.-84%2C-comma-5%2C-CCI

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-11-aprile-2024-pres-coluccio-est-miccio

 

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