Trib. Roma - Facoltà di scelta del curatore nei rapporti pendenti e assegnazione di alloggio di società cooperative edilizia.

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Data di riferimento: 
04/05/2011

Tribunale Roma, 04 maggio 2011 - - Est. Di Marzio.

Fallimento - Effetti sui contratti pendenti - Assegnazione di alloggio di società cooperativa edilizia - Esenzione di cui al comma 8 dell'articolo 72, L.F. - Applicabilità.

La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 72, legge fallimentare, la quale esclude dall'applicazione della regola generale enunciata nel primo comma i contratti preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, è applicabile anche al contratto preliminare che contenga un'obbligazione di assegnazione dell'alloggio di società cooperative edilizia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]