Corte d'Appello di Milano - Omologa del concordato preventivo e decorrenza del termine per il reclamo.

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Data di riferimento: 
23/05/2012

Appello Milano, 23 maggio 2012 - Pres. Buono - Est. Marini.

Reclamo - Proposto da soggetto interessato, diverso dal debitore, avverso il decreto che omologa il concordato preventivo - Decorrenza del termine - Mancanza di espressa previsione da parte dell'articolo 183 L.F. - Applicazione analogica dell'art. 18 L.F. - Dall'iscrizione nel registro delle imprese.

In materia di reclamo proposto da soggetto interessato, diverso dal debitore, avverso il decreto che omologa il concordato preventivo, pur in mancanza di espressa previsione da parte dell'articolo 183, legge fallimentare del termine entro il quale impugnare il decreto di omologa, o del momento dal quale esso inizia a decorrere, deve trovare applicazione, (in base ad una lettura sistematica delle norme e alla loro identica ratio) la disciplina prevista dall'art 18 L.F. per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento (laddove stabilisce che il termine di 30 giorni per proporre reclamo, decorre per il debitore dalla data di notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati "dalla data della iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del medesimo articolo"). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Giuseppe Buffone

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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