Tribunale di Mantova - Riassunzione del processo interrotto da parte del curatore.

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Data di riferimento: 
02/10/2012

Tribunale Mantova, 02 ottobre 2012 - Pres. Villani - Est. Gibelli.

Apertura del fallimento - Interruzione del processo pendente - Riassunzione - Decorrenza del termine.

Apertura del fallimento - Interruzione del processo - Dies a quo per la riassunzione da parte del curatore - Processo litisconsortile - Riassunzione del processo ad opera delle altre parti - Riassunzione del processo ad opera del curatore - Necessità - Esclusione.

Il provvedimento del giudice dichiarativo dell'interruzione del processo a seguito dell'apertura del fallimento, avente natura meramente ricognitiva, è privo di rilevanza ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione. (Andrea Gibelli) (riproduzione riservata)

Qualora il processo si interrompa per effetto della dichiarazione di fallimento di una delle parti, la riassunzione tempestivamente e validamente effettuata da una delle parti con atto notificato alla curatela è sufficiente a determinare l'ulteriore corso del giudizio, essendo irrilevante la mancata riassunzione da parte della curatela qualora la stessa si sia costituita in giudizio a seguito della riassunzione ad opera delle altre parti. In proposito, va precisato che la mancata riassunzione non è equiparabile alla mancata impugnazione nel caso in cui tutte le parti abbiano tempestivamente impugnato e il processo poi interrotto sia stato comunque ritualmente riassunto da una delle parti nei confronti di tutte le altre. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: