Tribunale di Torino – L’art. 72 quater e l’unicità tipologica del leasing finanziario.

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Data di riferimento: 
23/04/2012

Tribunale di Torino, Sez. VI, decreto 23 aprile 2012 n.1241 - Pres. Dominici - Rel. Astuni

L'art. 72 quater l.f. ha segnato l'abbandono della dicotomia, affermatasi nella giurisprudenza anteriore, tra leasing di godimento e leasing traslativo (regolato quest'ultimo sulla falsariga di un contratto di scambio, quale la vendita con riserva di proprietà) e lo ha ricondotto ad un contratto unitario di durata, avente ad oggetto un finanziamento garantito della proprietà del bene, con l'effetto che l'art. 72 quater, benché collocato nelle sedes materiae dei rapporti pendenti, rispecchia precise scelte normative (contratto di durata; causa finanziaria; proprietà - garanzia) che fisiologicamente estendono la propria rilevanza fuori dalla materia fallimentare e della fattispecie ivi regolata, proprio perché traggono il loro fondamento dal profilo tipologico del contratto di leasing e non dall'evenienza del fallimento dell'utilizzatore.

La società di leasing, prima di ricollocare il bene sul mercato, deve insinuare nel passivo del fallimento l'intero credito che vanta a seguito dello scioglimento del contratto, comprensivo anche del capitale residuo e del prezzo di opzione in quanto, posto che, l'art. 72 quater l.f. prevede la facoltà del concedente di soddisfare fuori concorso il proprio credito in linea capitale su quanto ricavato dalla ricollocazione del bene oggetto del leasing, l'insinuazione per l'intero credito costituisce un onere per l'esercizio di tale diritto, sicché essa non può ritenersi circoscritta al solo insoluto anteriore alla dichiarazione di fallimento.

(Provvedimento e massime sopra riportate tratti dalla rivista ""Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 2/2013 con commento di Massimo Rodolfo La Torre - Riproduzione riservata) L'art. 72 quater si applica per analogia juris e sotto condizione di compatibilità con le concrete previsioni dettate dal singolo contratto per il caso di risoluzione anche al leasing risolto in data anteriore al fallimento, giacché non esiste una ragione sufficiente per trattare diversamente i due casi, qualificando l'operazione in un caso come finanziamento e nell'altro come scambio, secondo che il rapporto si sciolga un giorno prima o un giorno dopo la dichiarazione di fallimento. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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