Tribunale di Bergamo - Concordato con riserva e sospensione dei contratti di factoring.

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Data di riferimento: 
07/06/2013

Tribunale Bergamo 07 giugno 2013 - - Pres., est. Gaballo.

Concordato con riserva - Sospensione dei contratti di factoring - Ammissibilità.

Durante la fase di pre-concordato è possibile disporre, ai sensi dell'articolo 169 bis L.F., la sospensione di contratti di factoring qualora per la massa dei creditori appaia evidente la convenienza di tale scelta in ragione della non opponibilità in compensazione dei crediti maturati dalla società di factoring. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Mario Porcaro

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]