Corte Cass.- Natura pubblicistica delle convenzioni urbanistiche e conseguente inapplicabilità dell’art. 72 LF.

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Data di riferimento: 
27/05/2013

Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13091 - Pres. Carnevale, Rel. Cultrera.

Curatore - Rapporti pendenti - Art. 72 LF - Convenzione urbanistica - Natura di contratto preliminare di diritto privato - Insussistenza - Natura pubblicistica - Sussistenza - Conseguente inapplicabilità dell'art. 72 LF.

La convenzione stipulata tra un comune e un privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si sia obbligato a un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico, non costituisce un contratto di diritto privato. L'atto d'obbligo che la consacra non può avere, pertanto, natura di contratto preliminare, poiché il successivo trasferimento di un bene non ha causa giuridica omologabile al contratto di scambio, né ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale; si inserisce infatti nel procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Ne consegue che la suddetta convenzione urbanistica non rientra nella previsione di cui all'art. 72 LF, applicabile in linea generale ai soli ai rapporti di scambio, e resta pertanto sottratta all'esercizio della facoltà ivi attribuita al curatore fallimentare. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]