Tribunale di Pescara – Liquidazione dell’attivo fallimentare: idoneità del verbale di aggiudicazione alla trascrizione

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Data di riferimento: 
20/06/2013

Tribunale di Pescara, 20 giugno 2013 – Est. Zaccagnini.

 

 

Fallimento – Liquidazione dell’attivo fallimentare – Soggetto attivo – Curatore personalmente o tramite soggetti specializzati.

 

Fallimento – Liquidazione dell’attivo fallimentare – Procedure competitive – Pubblicità – Informazione dell’esito della vendita – Giudice delegato – Comitato dei creditori.

 

Fallimento – Liquidazione dell’attivo fallimentare – Atto perfezionativo della vendita – Mancato richiamo alla vendita disciplinata dal c.p.c. – Titolo di acquisto – Atto notarile – Verbale di aggiudicazione unitamente al verbale di deposito del residuo prezzo – Atto pubblico – Idoneità alla trascrizione.

 

 

In seguito alle modifiche apportate in materia fallimentare dai d.lgs. 5/2006 e 169/2007, il soggetto che esegue gli atti di liquidazione dell’attivo fallimentare (salva specifica opzione ex art. 107, comma 2, LF) è il curatore, personalmente, o avvalendosi di soggetti specializzati da individuare alla luce di un emanando regolamento del Ministro della giustizia. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Gli atti di liquidazione sono effettuati tramite procedure competitive, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, salvo che per i beni di modesto valore, assicurando la massima partecipazione e informazione degli interessati a mezzo di adeguate forme di pubblicità. Dell’esito della vendita vanno informati, ex art. 107, comma 5, LF, il giudice delegato e il comitato dei creditori mediante deposito della relativa documentazione in cancelleria. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

L’atto perfezionativo della vendita non è più costituito dal decreto di trasferimento, dato il mancato richiamo alle vendite disciplinate dal c.p.c., pertanto il titolo di acquisto, al di là dell’ipotesi dell’atto notarile, può essere costituito dal verbale di aggiudicazione unitamente al verbale di deposito del residuo prezzo di aggiudicazione, costituendo quest’ultimo atto di avveramento della condizione sospensiva cui è sottoposta ex lege l’aggiudicazione del bene, nonché – in quanto atto pubblico posto in essere dal curatore quale pubblico ufficiale – titolo idoneo alla trascrizione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]