Tribunale di Bari – Omissione della notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo e del decreto che fissa l’udienza.
Tribunale di Bari 02 dicembre 2013 - Pres. Lucafò - Est. Prencipe.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – Termine di cui all’art. 99 l.f. – Natura ordinatoria – Effetti del decorso del termine.
Il termine fissato con decreto presidenziale per la notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo e del decreto medesimo, ai sensi dell’art. 99, IV co.del R.D. n. 267/1942, è ordinatorio e non perentorio, ma è altrettanto vero che l’inosservanza del predetto termine non è priva di effetti. L’inutile decorso del termine ordinatorio produce, infatti, gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività. Alla stregua, pertanto, di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 co.2° della Costituzione, deve escludersi, ove il ricorrente non abbia proceduto alla notificazione del ricorso (quantunque tempestivamente depositato entro il termine previsto dall’art. 99 co.1 l.f.) e del decreto di fissazione dell’udienza, che sia consentita l’assegnazione al medesimo di un nuovo termine per provvedere alla notifica, tanto più quando non solo non sia stata avanzata istanza di proroga del termine, fissato per la notificazione, prima della scadenza ma neppure sia stata giustificata la ragione della completa omissione dell’inadempimento.( Francesco Gabassi - riproduzione riservata)
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