Tribunale di Udine - sent. n. 904/08 - Conto corrente bancario - interessi usurari:criteri per la determinazione del tasso.

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Data di riferimento: 
16/06/2008

Tribunale di Udine, sentenza n. 904/2008 dd. 20.05/16.06.2008

G.I dott. Paolo Petoello

È nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto basata su un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (artt. 1 e 8 preleggi), come tale inidoneo a derogare al divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

Il rinvio puro e semplice all'uso piazza è senz'altro una previsione indeterminata e per l'effetto inutilizzabile; la clausola stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria di cui alla L. n. 154 del 17.2.1992 che preveda la pattuizione di interessi dovuti in misura superiore al tasso legale è divenuta inoperante.

Con riferimento alla prescrizione decennale per reclamare le somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (anatocismo bancario), l'azione di indebito può essere esercitata dal momento dell'addebito degli interessi asseritamente non dovuti e quindi in occasione delle operazioni di annotazione corrispondenti alla chiusura trimestrale del conto. L'annotazione a debito riportata nel conto corrente equivale infatti ad un pagamento, sia relativamente al debito della banca che a quello del cliente.

Le operazioni materiali effettuate dalla banca devono ritenersi incontrovertibilmente accertate in virtù dell'accettazione tacita del correntista. L'intervenuto decorso del termine di prescrizione ordinaria decennale impedisce al correntista di far valere eventuali vizi delle pattuizioni negoziali che costituiscono fondamento degli addebiti.

In tema di interessi usurari, nella determinazione del tasso si tiene conto sia delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, che delle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, secondo cui le commissioni di massimo scoperto vengono considerate separatamente dagli interessi; l'aver osservato le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia rileva con riferimento all'elemento soggettivo.

(Titolo e massime dott.ssa Laura Trovò - avv. Cristian Tosoratti)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]