Corte d’Appello di Genova – Concordato preventivo e percentuale irrisoria di soddisfacimento dei chirografari. Pactum de non cedendo.

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Data di riferimento: 
03/07/2014

Corte d’Appello di Genova, 3 luglio 2014 – Pres. dott. Bonavia, rel. dott. Cardino.

Concordato preventivo – Omologazione – Percentuale soddisfacimento – Chirografari – Irrisorietà – Irrilevanza.

 

Concordato preventivo – Approvazione  Maggioranza  Pactum de non cedendo.

 

La misura irrisoria del soddisfacimento dei creditori chirografari non è ostativa all’omologazione del concordato preventivo, essendo rimessa ai creditori falcidiati ogni valutazione sulla convenienza economica di un soddisfacimento proposto in tale misura dall’imprenditore in crisi e sull’opportunità di ricorrere, invece, ad altra procedura concorsuale liquidatoria, in quanto ritenuta per loro più vantaggiosa negli esiti. (Nel caso di specie, il reclamante aveva sostenuto che l’irrisorietà della percentuale di pagamento era idonea a frustrare la causa concreta del concordato, poiché induceva i creditori stessi a non partecipare alle operazioni di voto il che, in base alla regola del silenzio assenso, avrebbe condotto alla formazione di una maggioranza solo apparente). (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Ove fosse previsto tra le parti originarie del rapporto un pactum de non cedendo, il cessionario (al quale il patto sia opponibile) non può dolersi del fatto che, ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato preventivo, il credito sia stato computato in capo al cedente e non in capo a sé. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dall’avv. Massimiliano Ratti.

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]