Tribunale di Treviso – Ammissione allo stato passivo: inammissibilità dell’estensione alla società del privilegio ex art. 2751-bis cod. civ. spettante al coltivatore diretto.

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Data di riferimento: 
25/06/2014

 Tribunale di Treviso, Sez. II Civ., 25 giugno 2014, Pres. Rel. Casciarri.

 Opposizione allo stato passivo – Art. 2751-bis n. 4 cod. civ. – Crediti del coltivatore diretto – Privilegio – Negata estensione alle società.

 Privilegio ex art. 2751-bis n. 4 cod. civ. – Credito individuale – Coltivatore diretto – Prevalenza del lavoro sugli investimenti – Collegamento funzionale tra fondo e attività.

 L’art. 2751-bis n. 4 cod. civ. riconosce il privilegio per i crediti da coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario, senza menzionare soggetti che in forma collettiva come le società, consorzi o cooperative possono esercitare attività riconducibili a quelle delle figure menzionate. Pertanto, è da rigettare l’opposizione allo stato passivo secondo cui il credito della società agricola è da ammettersi quale credito privilegiato; al contrario, si tratta di credito chirografario. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 Il privilegio ex art. 2751-bis n. 4 cod. civ. non può essere esteso alle società, ma spetta unicamente alla persona del coltivatore diretto, il quale non difetti del requisito della prevalenza del lavoro proprio rispetto agli investimenti, né del collegamento funzionale tra il fondo e l’attività agricola esercitata. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Provvedimento tratto dalla rivista Fallimentiesocietà.it .

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: