Tribunale di Torino – Privilegio per il finanziamento ex art. 9, d.lsg. 123/1998: condizioni per il riconoscimento.

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Data di riferimento: 
02/07/2014

Tribunale di Torino, 2 luglio 2014 – Pres. Dominici, Est. Abenavoli.

 

Stato passivo e opposizioni  Privilegi – Privilegio ex art. 9, d.lgs. 123/1998 – Presupposti – Erogazione del finanziamento ai sensi del d.lgs. 123/1998 – Revoca Diritto alla restituzione – Interpretazione estensiva o analogica – Esclusione.

 

La risoluzione del contratto per inadempimento non è equiparabile alla revoca del finanziamento, atto richiesto ai fini dell’applicabilità dell’art. 9, d.lgs. 123/1998, e del conseguente riconoscimento del privilegio per le restituzioni. Infatti, il comma 5 dell’art. 9 predetto richiede, quale presupposto della natura privilegiata del credito per le restituzioni, sia che i finanziamenti siano stati erogati ai sensi del decreto legislativo citato, sia che il diritto alla restituzione sorga in conseguenza della revoca di cui al comma 4 e, pertanto, tale formulazione impone la verifica di specifici requisiti in relazione al credito fatto valere, con la conseguenza che nè un’interpretazione estensiva né l'analogia possono soccorrere, in virtù della specialità della norma richiamata. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11354.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]