Tribunale di Padova – Valutazione del tribunale ai fini dell’ autorizzazione alla cessione preomologa di beni, come da richiesta del proponente un concordato in bianco.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/03/2015

 

Tribunale di Padova 06 marzo 2015 – Pres. Maiolino

 

Concordato in bianco o con riserva -Autorizzazione alla dismissione di cespiti – Valutazione del Tribunale – Tutela dei creditori – Svolgimento di una procedura competitiva – Informazione approfondita – Necessità.

 

L’autorizzazione, ex art. 161, comma 7, L.F., al compimento da parte della società proponente, nella fase del c.d. concordato in bianco, di atti urgenti di straordinaria amministrazione ha natura chiaramente anticipatoria rispetto alla decisione post omologa e pertanto il Tribunale nell’esame della richiesta deve ispirarsi al principio della migliore tutela dei creditori, sostituendosi con la propria valutazione al voto degli stessi che ancora non si sono espressi sulla proposta ed, anzi, ancora non hanno potuto esaminare alcuna proposta. In particolare nell’ipotesi  di richiesta di autorizzazione alla dismissione di cespiti, occorre che detta tutela sia in qualche modo garantita dalla vendita  solo all’esito di una  procedura competitiva, che di regola deve comunque precedere la vendita a soggetto già eventualmente individuato dal proponente il concordato, ed è necessario che siano assicurati da un lato un minimo lasso di tempo per la pubblicità e l’invito ai terzi, dall’altro lato una conoscenza minimamente approfondita del bene che si pone in vendita (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Padova 06 marzo 2015.pdf17.4 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]