Tribunale di Pesaro – Verifica del Tribunale al fine dell’omologa del concordato con cessione dei beni e nomina dei liquidatori giudiziali.

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Data di riferimento: 
05/12/2013

 

Tribunale di Pesaro 05 dicembre 2013 – Pres. Perfetti – Est. Storti.

 

Concordato liquidatorio  – Omologazione – Verifica del Tribunale – Modalità del riscontro.

 

Concordato preventivo con cessione dei beni – Liquidatore giudiziale e commissario giudiziale – Incompatibilità degli incarichi –  Indicazione del debitore - Valutazione della convenienza.

 

Ai fini dell’omologa della proposta concordataria con cessione dei beni il Tribunale, ai sensi degli artt. 160, 161, 177, 180 e 181 L. F. come modificati dal D.L. n. 35/05 convertito con legge 80/05, deve verificare che la proposta sia stata approvata dalla maggioranza dei creditori, che appaia fattibile ossia risulti in grado di soddisfare realmente  i creditori, e che, in caso di opposizione da parte di alcuni creditori, questi possano essere soddisfatti in misura superiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In caso di omologa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte,  l’ufficio di liquidatore giudiziale, stante il potenziale conflitto di interessi che potrebbe configurarsi  tra la funzione gestoria  e quella di sorveglianza, non può  essere assunto dalla persona già in carico come commissario giudiziale.  Allo scopo appare opportuno nominare i soggetti,  in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 L.F.,  indicati dalla debitrice, essendosi questi resi disponibili a svolgere l’incarico ad un compenso preconcordato inferiore ai limiti tabellari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]