Tribunale di Arezzo – Concordato preventivo con scissione societaria.

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Data di riferimento: 
27/02/2015

Tribunale di Arezzo, 27 febbraio 2015 – Pres. Galantino, Rel. Picardi.

Concordato preventivo – Scissione societaria – Legittimità – Riferimenti normativi.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Continuità post decreto di omologazione – Rilevanza.

Concordato preventivo – Scissione societaria – Modalità di esecuzione della proposta concordataria – Continuità aziendale – Assunzione di responsabilità per l’adempimento della proposta.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Cessione parziale del patrimonio del debitore – Ammissibilità.

Scissione societaria – Art. 2506 quater c.c. – Clausola di salvaguardia – Diretta applicazione dell’art. 2740 c.c. – Responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione – Limiti.

Concordato preventivo – Valutazione di fattibilità – Accoglimento delle azioni revocatorie – Mancato pagamento dei creditori chirografari – Valutazioni prognostiche riservate ai creditori.

Concordato preventivo – Scissione societaria – Opposizione dei creditori alla scissione – Art. 2503 c.c. – Valutazione prognostica di fattibilità del concordato.

Concordato preventivo – Scissione societaria – Descrizione dell’operazione di scissione nelle linee essenziali – Definizione nella successiva fase esecutiva delle concrete modalità operative – Ammissibilità.

 

La legittimità della scissione di società per l’attuazione di un concordato preventivo risulta suffragata da una pluralità di dati normativi: innanzitutto, dall’attuale dettato dell’art. 2506 c.c. che non preclude più la possibilità di scindere una società sottoposta a procedura concorsuale, a differenza di quanto disposto nel testo anteriore alla riforma del 2003; in secondo luogo, dall’art. 160, comma 1, L.F., che consente espressamente la possibilità di promuovere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante operazioni straordinarie; da ultimo, dall’art. 186 bis L.F., la cui ratio è rappresentata dalla tutela della continuità aziendale, a cui è normativamente funzionale la scissione (ex art. 2506, commi 1 e 3, c.c.), capace altresì di conseguire gli obiettivi economici delle fattispecie elencate in modo espresso dall’art. 186 bis L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Poiché, a norma dell’art. 186 bis L.F., la continuità deve essere prevista nel piano, che è strumento di adempimento della proposta, è da ritenere che la continuità al servizio dell’adempimento della proposta sia quella post decreto di omologazione. Infatti, prima del decreto l’impresa è sempre in continuità tutte le volte in cui l’attività prosegua con l’avvertimento che le garanzie per i creditori sono costituite dal perimetro delle autorizzazioni che competono al Tribunale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Nel concordato preventivo che utilizza la scissione di società come modalità di esecuzione della proposta concordataria, la possibilità di considerare lo stesso concordato come in continuità aziendale è subordinata alla circostanza che la società (scissa o scissionaria) che prosegua l’attività di impresa assuma, nei confronti del ceto creditorio, la responsabilità per l’adempimento della proposta concordataria. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Nel concordato preventivo con continuità aziendale è possibile la cessione anche soltanto parziale del patrimonio del debitore, senza con ciò incorrere nella violazione dell’art. 2740 c.c. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Il legislatore ha introdotto con l’art. 2506 quater, comma 3, c.c., una clausola di salvaguardia costituente diretta applicazione dell’art. 2740 c.c., prevedendo che ciascuna società sia solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Ciò comporta che tutte le società coinvolte nella scissione sono garanti in via sussidiaria di quella cui il debito è stato trasferito, sia pure nei limiti specificati dalla norma (valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna società trasferito o rimasto). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Nell’ambito della valutazione di fattibilità del concordato preventivo, l’avveramento del c.d. worst case rappresentato dal mancato pagamento dei creditori chirografari per effetto dell’accoglimento delle azioni revocatorie implica valutazioni prognostiche in ordine alla fattibilità della proposta, con specifico riferimento alla misura di soddisfacimento dei crediti. Tali valutazioni sono sottratte al sindacato del Tribunale e spettano esclusivamente ai creditori. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

La valutazione degli effetti derivanti da un’eventuale opposizione dei creditori alla scissione ex art. 2503 c.c. si colloca su di un piano prognostico nell’ambito della valutazione di fattibilità del concordato preventivo. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Non è ostativa all’omologazione del concordato preventivo la circostanza che il progetto di scissione non sia stato compiutamente definito dal proponente, poiché la condizione essenziale, al fine di ritenere rispettato il diritto di informazione dei creditori, è che l’operazione di scissione sia stata contemplata nella proposta concordataria e descritta nelle sue linee essenziali, ben potendo le concrete modalità operative essere delineate nella fase esecutiva sotto la vigilanza degli organi della procedura. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]