Tribunale di Torino – Inapplicabilità, in caso di fallimento, dell’art. 7 ter del D. Lgs. n. 286/2005, disposizione in materia di autotrasporto con pluralità di parti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
28/09/2015

 

Tribunale di Torino 28 settembre 2015 – Est. Ratti.

 

Trasporto – Sub vettore – Pagamento del corrispettivo - Possibilità di azione diretta nei confronti del committente - Art. 7 ter del D. Lgs. n. 286/2005- Applicabilità solo tra soggetti in bonis – Fallimento di una delle parti – Esclusione – Lesione della par condicio creditorum – Alterazione della massa attiva.

 

L’art. 7 ter del D. Lgs. n. 286/2005, che consente al vettore, che ha svolto attività di autotrasporto su incarico di altro vettore, l’esercizio dell’azione diretta per ottenere il pagamento dei corrispettivi che gli sono dovuti, oltre che nei confronti della propria controparte diretta, anche nei confronti dei committenti della stessa, è derogabile sulla base di “accordi volontari di settore” e trova applicazione unicamente tra soggetti in bonis (pertanto, quando interviene una procedura fallimentare, devono trovare applicazione le norme speciali dettate dalla legge fallimentare il cui principio fondamentale è quello della par condicio creditorum,  principioche risulterebbe violato qualora, come nello specifico, l’autotrasportatore potesse ottenere, in virtù di un azione monitoria intentata ai sensi di detta disposizione nei confronti del committente, di essere, alterando la consistenza dell’attivo fallimentare, pagato direttamente da questi, a sua volta debitore nei confronti del vettore, nel frattempo fallito, che aveva incaricato il sub vettore di eseguire quel particolare trasporto).

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13485.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: