Arbitro Bancario Finanziario di Milano – Leasing ed obbligo di rimessione al cliente del piano di ammortamento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/04/2013

 

Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Milano – 12 aprile 2013 n. 1969 - Pres. Gambaro - Est. Girino.

 

Leasing – Piano di ammortamento – Documento a contenuto contrattuale – Obbligo di rimessione al cliente.

 

Il piano di ammortamento, pur se non riversato in un formale allegato al contratto,  non può essere considerato un “documento non fornibile” essendo un documento riassuntivo dell’evoluzione del rapporto costruito dallo stesso intermediario sulla base dei precetti, delle pattuizioni e delle condizioni negoziali, sicché esso, ad ogni effetto, integra un documento a contenuto contrattuale la cui rimessione al cliente è di per sé doverosa e lo diviene, a maggior ragione, nel caso in cui il cliente sollevi dubbi o contestazioni circa la correttezza dei conteggi effettuati dall’intermediario. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9055.pdf

 

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: