Tribunale di Milano – Liquidazione giudiziale: ammissibile l’ordine di liberazione del G.D. dell’immobile, oggetto di leasing, occupato sine titulo.
Tribunale di Milano, 02 dicembre 2025 – G.D. dott.ssa Laura De Simone
Liquidazione giudiziale – Immobile in leasing – Occupazione sine titulo – Ordine di liberazione.
In sede di liquidazione giudiziale, deve ritenersi ammissibile l’emissione, da parte del Giudice Delegato, dell’ordine di liberazione dell’immobile, con il medesimo schema previsto dall’art. 216 CCII, così da consentire la restituzione dell’immobile al concedente in leasing libero da persone e cose. Sarebbe, infatti, irragionevole richiedere che, proprio nel caso in cui la vendita del bene debba essere curata dal concedente mediante modalità semplificate e deformalizzate — funzionali a una gestione più efficiente e rapida nell’interesse del creditore e della procedura — il curatore debba invece attivare un ordinario giudizio di cognizione per ottenere un titolo di rilascio, e successivamente un autonomo procedimento esecutivo per la sua attuazione. Tale duplicazione di tempi e di costi comporterebbe un ingiustificato pregiudizio per la massa dei creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-2-dicembre-2025-est-de-simone
[cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di Alessandria, Sez. fallimentare, 16 ottobre 2024 (data della pronuncia), https://www.unijuris.it/node/8087, Tribunale di Mantova, 13 Ottobre 2016 https://www.unijuris.it/node/3480]
