Tribunale di Verona – Natura irregolare o regolare del pegno di titoli e conseguenze in tema di onere di insinuazione al passivo.

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Data di riferimento: 
16/03/2017

Tribunale di Verona, 16 Marzo 2017. Est. D'Amore.

Pegno regolare ed irregolare – Elementi distintivi – Onere del creditore di insinuazione al passivo – Ipotesi.

Il pegno di un libretto di deposito bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto, mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare; anche laddove il pegno abbia ad oggetto il saldo di un conto corrente bancario, ciò che rileva ai fini della qualificazione del pegno come irregolare è la facoltà di disposizione del saldo immediatamente attribuita alla banca, perché solo in quel caso è possibile affermare che la banca abbia acquisito la somma esigibile in base al saldo. Il diritto della banca di disporre liberamente dei titoli costituiti in pegno o delle somme derivanti dal rimborso degli stessi. deve ritenersi escluso qualora vi sia la previsione contrattuale della possibilità per la banca di far vendere i titoli costituiti in pegno esclusivamente in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite decorso un giorno dal preavviso in forma scritta. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

La natura irregolare del pegno comporta che i titoli depositati presso il creditore diventano, diversamente dall'ipotesi di pegno regolare, di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796-2798 c.c., che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno, ma direttamente sulla cosa, con l’ulteriore conseguenza che in caso di fallimento del debitore il creditore non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 53 legge fall. se non per la misura in cui questo ecceda il valore delle cose costituite in pegno dal momento che in tal caso la compensazione opera come modalità tipica di esercizio della prelazione. Diversamente, nel caso di pegno regolare il creditore garantito non acquista la proprietà dei titoli costituiti in pegno né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, eventualmente scomputando l’ammontare del proprio credito garantito, ma è tenuto a restituire gli stessi titoli costituiti in pegno e in caso di fallimento del debitore è tenuto per il soddisfacimento del proprio credito ad insinuarsi nel passivo fallimentare ai sensi dell’art. 53 legge fall. dal momento che difettano i presupposti per la compensazione tra il proprio credito e il controvalore dei titoli costituiti in pegno dal debitore fallito. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17974.pdf

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