Corte di Cassazione (2756/2016) – Liquidazione coatta amministrativa di cooperative o consorzi agricoli beneficiari di credito agevolato e regime convenzionale degli interessi.

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Data di riferimento: 
11/02/2016

Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2016, n. 2756. Pres. Salvatore Salvago, rel. Massimo Dogliotti.

Credito agrario - Cooperativa agricola beneficiaria del concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1984 - - Conseguenze nel caso di intervenuta liquidazione coatta amministrativa - Erogazione della quota di interessi da parte dell'Amministrazione statale in favore della banca mutuante – Esclusione

Credito agrario - Cooperativa agricola beneficiaria del concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1984 - - Conseguenze nel caso di intervenuta liquidazione coatta amministrativa con riferimento all'obbligazione dello Stato per interessi e alla garanzia del Fondo interbancario

In tema di credito agrario, il beneficiario del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dall'art. 6 della l. n. 194 del 1984, va identificato nella cooperativa o nel consorzio di cooperative agricole mutuatari e non nell'istituto di credito mutuante, sicché, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza a carico dell'impresa beneficiaria, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla liquidazione ex art. 55 l.fall., richiamato dall'art. 201 per la liquidazione coatta amministrativa, nessun titolo ha l'istituto di credito per richiederne l'erogazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. (massima ufficiale)

La sottoposizione della cooperativa o del consorzio di cooperative agricole beneficiari di credito agevolato a liquidazione coatta amministrativa comporta che il debito dei menzionati enti, avendo ad oggetto la restituzione del capitale ricevuto in prestito, deve considerarsi scaduto alla data della messa in liquidazione coatta e che, sempre da tale data, cessa il regime convenzionale degli interessi, sostituito da quello fallimentare. Ne consegue che viene meno sia l'obbligo di pagamento degli interessi in loro favore da parte dello Stato, sia la garanzia fideiussoria del Fondo interbancario in favore della banca mutuante. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17679.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: