Tribunale di Milano - Scioglimento della transazione pemdente e riassunzione del processo.

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Data di riferimento: 
24/07/2009

Tribunale di Milano, 24 luglio 2009 - Est. Barbuto.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Fallimento - Transazione - Diritto del curatore di sciogliersi dal contratto - Riassunzione del giudizio - Accertamento incidentale dello scioglimento - Ammissibilità.

Ove l'imprenditore, prima di fallire, abbia transatto una lite pendente pattuendo l'abbandono del giudizio per inattività delle parti nonché il pagamento rateale del proprio credito, qualora il fallimento venga dichiarato prima che detto pagamento sia integralmente avvenuto, il curatore, se non ritiene conveniente la transazione, può comunicare all'altra parte la volontà di sciogliersi da tale contratto e riassumere il giudizio nell'ambito del quale far accertare in via incidentale il verificarsi dei presupposti per lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72 legge fall. ed ottenere, quindi, il pagamento del proprio credito residuo. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]