Tribunale di Mantova – Crisi da sovraindebitamento e ipotesi di possibile riproposizione, nei cinque anni, di un piano del consumatore. Necessaria ragionevole durata dello stesso.

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Data di riferimento: 
02/05/2019

Tribunale di  Mantova, 02 maggio 2019 - Pres. Est. Mauro P. Bernardi.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Riproposizione prima che siano decorsi i cinque anni – Ammissibilità - Non necessaria esclusione – Presupposti che la consentono.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Previsione – Pagamento di un credito ipotecario – Non liquidazione del bene interessato alla prelazione – Rateizzazione di molto superiore all'anno - Contrasto con la statuizione ex art. 8, comma 4, della L. 3/2012 - Pagamento dei creditori in un tempo non ragionevole – Non omologabilità.

Il disposto dell'art. 7, comma 2, lettera b), della L. 3/2012, che prevede che i procedimenti di  composizione della crisi da sovraindebitamento previsti da quella legge non risultino ammissibili se il debitore ne abbia già fatto ricorso nei precedenti cinque anni, non esclude  la riproposizione di un piano del consumatore laddove un piano di quel tipo sia stato già presentato in quel lasso di tempo, ma sia però stato dichiarato dal giudice inammissibile [nello specifico, ai sensi della lettera d) di quello stesso articolo, per  non essere stata fornita la documentazione necessaria per poter ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del proponente] senza che si fosse addivenuti ad un contradditorio fra le parti sui diritti soggettivi; ciò, anche in quanto nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che il proponente, nell'ambito della prima procedura, abbia temporaneamente usufruito della sospensione, a suo tempo disposta dal G.D., di una  procedura esecutiva immobiliare instaurata nei suoi confronti da un creditore, atteso che, ai fini della preclusione stabilita dall'art 7, comma 2, lettera b) si deve avere riguardo unicamente all'effetto esdebitatorio finale che consegue all'omologazione del piano e non al risultato delle singole misure, limitate e parziali, adottate nel corso della procedura, meramente preordinate a non pregiudicarne l'attuazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può essere omologato un piano del consumatore  che preveda  il pagamento rateizzato di un credito ipotecario nell'arco di più anni dall'omologa [nello specifico, quattordici] senza che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, e ciò, sia perchè una tale prospettiva  contrasta con la statuizione dell'art. 8, comma 4, della L. 3/2012, stante che la possibile moratoria fino ad un anno fissata da quella norma ha natura sostanziale e non processuale in quanto incide sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione; sià perché non può essere omologato un piano del consumatore che contempli un pagamento dei creditori in un tempo non ragionevole, che, in mancanza di una espressa previsione di legge, la giurisprudenza di merito e della Cassazione, nel rispetto anche dei principi fissati alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ha stabilito essere di massimi cinque anni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21853

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018, n. 4451 https://www.unijuris.it/node/3988]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: