Corte di Cassazione (12552/2019) – Risoluzione di un contratto di leasing verificatasi, per inadempimento dell'utilizzatore, prima del fallimento di questi: diritto del concedente alla restituzione del bene.

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Data di riferimento: 
10/05/2019

Corte di Cassazione, Sez.I civ, 10 maggio 2019, n. 12552 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Federico.

Leasing finanziario – Inadempimento dell'utilizzatore – Risoluzione del contratto anteriore al fallimento di questi – Diritto della concedente alla restituzione del bene – Non necessità del preventivo rimborso dei canoni alla stessa versati – Applicabilità dell'art. 72 quater L.F.  e non dell'art. 1526 c.c. - Fondamento - Distinzione tra leasing c.d. "di godimento" e leasing "traslativo" – Superamento.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, devono essere regolati sulla base di quanto previsto dall'art. 72 quater l. fall., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti (Massima ufficiale) [nello specifico, la Suprema Corte, pur condividendo il dispositivo della Corte territoriale, ne ha corretto la motivazione e confermato che l'utilizzatore dell'immobile ottenuto in leasing finanziario, successivamente fallito, era giustamente tenuto, indipendentemente dall'avere prercedentemente  ottenuto il rimborso dei canoni che per un certo tempo aveva versato, alla restituzione alla concedente di quel bene,  per essere stato, a partire da un certo momento, inadempiente rispetto alla sua obbligazione di regolare pagamento di tutti i canoni previsti da quel contratto e per avere la concedente, in base a quanto previsto dal contratto stesso, esercitato, ancor prima che l'utilizzatore  fosse dichiarato fallito, per tale motivo, il diritto a richiederne la risoluzione; ma ciò doveva essere deciso non, come aveva fatto la Corte d'Appello, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1526 c.c., bensì,  nonostante detto articolo faccia riferimento all'ipotesi di scioglimento del contratto per scelta del curatore, alla luce della previsione dell'art. 72 quater L.F., e ciò per essere oramai venuta meno la distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra leasing c.d. "di godimento" e leasing "traslativo"]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22258.pdf       

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