Corte di Cassazione (12255/2022) – Contratto di leasing traslativo risolto anteriormente al fallimento della utilizzatrice: giudizio promosso dalla curatela ed eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata dalla concedente.

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Data di riferimento: 
14/04/2022

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 14 aprile 2022, n. 12255 – Pres. Danilo Sestini, Rel. Luigi Alessandro Scarano.

Contratto di leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento da parte della società utilizzatrice – Successiva dichiarazione di fallimento della stessa - Curatela – Domanda giudiziale di restituzione ex art. 1526 c.c. delle rate riscosse – Società concedente – Eccezione riconvenzionale di compensazione – Proposizione - Ammissibilità - Preventiva verificazione del controcredito – Accertamento non necessario - Fondamento.

Nel giudizio promosso dalla curatela fallimentare per la condanna di un terzo al pagamento di un debito nei confronti del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, al fine di neutralizzare la domanda di parte attrice l'esistenza di un proprio controcredito verso il Fallimento, non essendo l'eccepibilità condizionata, finché si rimane dell'ambito dell'eccezione riconvenzionale, alla preventiva verificazione di tale credito; ciò in quanto il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e segg. L.F. trova applicazione solo nel diverso caso di domanda riconvenzionale di accertamento o di condanna del Fallimento al pagamento dell'importo eccedente la compensazione, istanza che richiede appunto l'instaurazione di un autonomo procedimento d'insinuazione al passivo nelle forme dovute [nello specifico, con riferimento ad un contratto di leasing, risolto per inadempimento della società utilizzatrice anteriormente alla di lei dichiarazione di fallimento, che la Corte del merito aveva giustamente  considerato traslativo, la Suprema Corte ne ha cassato la decisione per avere quella stessa, disattendendo i suesposti principi, con riferimento alla domanda giudiziale proposta dal Fallimento di restituzione ex art. 1526 c.c. delle rate riscosse, qualificato quale domanda riconvenzionale quella che si doveva, viceversa considerare quale mera eccezione riconvenzionale e per avere altresì erroneamente valorizzato, per escludere l'applicabilità dell'art. 56 L.F., la mancanza nel controcredito vantato nei confronti della società utilizzatrice dalla società concedente, che aveva sollevato appunto l'eccezione di compensazione, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, la cui insussistenza  in quel contesto si doveva ritenere irrilevante]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27293.pdf

[in tema di irretroattività del disposto della legge 124/2017, in particolare dell'art. 1, commi 136 – 140, e di perdurante validità, nel caso di contratti di leasing risolti anteriormente, rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore, della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicabilità in questo secondo caso della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non di quella ex art. 72 quater L.F., cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061 https://www.unijuris.it/node/546].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: