Corte di Cassazione (22051/2026) - L'impegno assunto dall'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera costituisce tacito riconoscimento e genera una nuova obbligazione di facere di fonte negoziale suscettibile di revoca quale atto dispositivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 giugno 2026, n. 22051 – Pres. Paola Vella, Rel. Filippo D’Aquino.
Appalto di opere – Denuncia della presenza di vizi da parte del committente – Assunzione di una obbligazione di facere di natura negoziale da parte dell’appaltatore – Costi sostenuti dal committente per eliminarli – Accettazione che vengano portati in compensazione - Estinzione di crediti che in mancanza le sarebbero stati corrisposti - Natura di atto dispositivo revocabile.
L'impegno dell'appaltatore a eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi che, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, aggiunge alla garanzia legale di cui all'art. 1667 cod. civ., una nuova garanzia di facere di fonte negoziale, la quale aggrava la garanzia patrimoniale del debitore e, ove comporti l’estinzione di crediti che, in sua assenza, sarebbero stati corrisposti all’appaltatore, costituisce atto dispositivo revocabile ex art. 2901 cod. civ. (Principio di diritto) [nello specifico assumendo tale obbligazione volontaria una società subcommittente a fronte delle fatture emesse dalla subappaltatrice, poi fallita, aveva trattenuto (trattenuta-pagamento) rispetto a quanto dovuto un importo (oggetto della domanda di revoca da parte del Fallimento) a titolo di compensazione di pagamenti dalla stessa eseguiti direttamente a favore di fornitori per sopperire ai vizi delle opere non eseguite o mal eseguite dalla subappaltatrice, con ciò arrecando pregiudizio ai creditori della stessa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
