Corte di Cassazione (15804/2026) – Momento in cui la società incorporante risulta, al fine che possa compensarsi con un suo debito, aver acquisito per fusione un credito dell’incorporata vantato nei confronti di una società poi fallita.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2026, n. 15804 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento di società debitrice nei confronti di società poi incamerata a seguito di fusione con altra società – Momento in cui il relativo credito risulta acquisito dall’incorporante – Non compensabilità con un debito di quella anteriore al fallimento della creditrice.
La fusione tra società, pur configurandosi come un atto che determina l’estinzione di (almeno) una di esse (l’incorporata) e la successione dell’altra (l’incorporante) in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta, sul piano giuridico, un atto stipulato tra soggetti, in quel momento, ancora esistenti sul piano giuridico ed è, come tale, riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 56, comma 2, L. fall.; ne deriva che, se una delle società che partecipano alla fusione, già debitrice verso l’imprenditore poi fallito, acquista, per effetto di atto fusione stipulato nell’anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito già appartenente ad altra società partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poi fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest’ultimo. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-maggio-2026-n-15804-pres-terrusi-est-dongiacomo
[quanto al non avere il principio di continuità tra le procedure concorsuali portata generale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5090 https://www.unijuris.it/node/6109; quanto al fatto che la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, Corte di Cassazione, Sez. Unite, 30 luglio 2021, n. 21970 https://www.unijuris.it/node/5756].
