Corte d’Appello di Roma – Concordato preventivo: all’acquisizione di un credito da parte dell’incorporante a seguito di fusione societaria avvenuta in corso di procedura risulta applicabile il divieto previsto dall’art. 56, comma 2, L.F.

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Data di riferimento: 
03/11/2025

Corte d’Appello di Roma, Sez. I civ., 03 novembre 2025 – Pres. Nicola Saracino, Cons. Rel. Giovanna Gianì – Cons. Gianluca Mauro Pellegrini.

Concordato preventivo – Fusione societaria – Operazione straordinaria avvenuta in corso di procedura – Acquisizione da parte dell’incorporante di un credito già scaduto esistente nei confronti del proponente – Applicabilità dell’articolo 56, comma 2, L.F. – Estensione del divieto di compensazione anche se previsto con riferimento ai crediti non scaduti.

In tema di concordato preventivo, la fusione per incorporazione, operazione annoverabile, al pari della cessione d’azienda, tra le “operazioni societarie straordinarie” volte alla riorganizzazione dell’impresa, pur comportando, quale “effetto”, l’estinzione dell’incorporata e la concentrazione, in capo all’incorporante, di posizioni di debito, originariamente in capo alla società incorporata, e credito anche già scaduto, non essendo equiparabile, pur comportando quell’operazione un “effetto” successorio universale analogo a quello conseguente all’evento morte (che determina esso pure un effetto di quel tipo ma in quel caso non però per volontà delle parti e quindi non di matrice negoziale), si deve ritenere integri un acquisto per “atto” tra vivi”, onde, laddove abbia luogo nel corso di quella procedura, trova applicazione per identità di ratio, nonostante quella disposizione faccia riferimento in termini letterari ai soli crediti non scaduti, l’articolo 56, comma 2, L.F., con conseguente divieto per l’incorporante di operare in danno degli altri creditori la compensazione di un suo debito con il credito in quel modo acquisito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33917/CrisiImpresa?Compensazione-nel-concordato-preventivo-e-fusione-societaria

[con riferimento alla non eccepibilità ai sensi dell’art. 56, secondo comma, L.F. della compensazione tra debito di un soggetto nei confronti del fallito e credito dello stesso come cedutogli per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 04 aprile 2019, n. 9528https://www.unijuris.it/node/4811; quanto al fatto che la fusione comporti quale effetto l’estinzione della società incorporata: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 30 luglio 2021, n. 21970 https://www.unijuris.it/node/5756].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: