Corte di Cassazione (30174/2025) –Revocatoria fallimentare delle rimesse eseguite dalla società poi fallita in periodo sospetto a fronte della concessione da parte di una banca di un mutuo garantito da pegno su libretto di deposito.

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Data di riferimento: 
15/11/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 novembre 2025, n. 30174 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Anteriore riconoscimento da parte di una banca alla fallita, allorché in bonis, di un mutuo garantito da libretto di deposito - Rimesse effettuate in periodo sospetto dalla mutuataria ad estinzione di quello – Presupposto perché risultino revocabili.

Ai fini della qualificazione del pegno come irregolare, deve darsi rilievo alla facoltà di disposizione del libretto di deposito bancario costituito in garanzia immediatamente attribuita alla banca, perché solo in questo caso è possibile affermare che la banca abbia legittimamente acquisito la somma, con la conseguenza che, in presenza dei presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, la costituzione del pegno non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 L. fall. e non è, pertanto, assoggettabile a revocatoria fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, dopo aver escluso che la banca avesse ricevuto tale potere autonomo di disposizione, aveva revocato le rimesse eseguite nei sei mesi precedenti l’apertura del fallimento). (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-novembre-2025-n-30174-pres-ferro-est-pazzi

[quanto al fatto che il pegno di un libretto di deposito bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto, onde la banca garantita nel caso in cui difetti tale conferimento non acquisisce la somma portata dal titolo e il pegno si considera regolare, per cui in caso di fallimento della correntista la banca non si può avvalere della compensazione ex art. 56 L.F. e la eventuale escussione da parte della banca stessa della garanzia pignoratizia  rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67, secondo comma,  L.F. ed è pertanto assoggettabile a revocatoria fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 agosto 2016 n. 16618https://www.unijuris.it/node/2987].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: