Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo - Contenuto della relazione del professionista

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Data di riferimento: 
21/10/2009

Tribunale di Pordenone - 21 ottobre 2009
dott. Enrico Manzon - presidente
dott.ssa Paola Costa - giudice
dott. Francesco Petrucco Toffolo - giudice rel.est.

Nonostante i termini non del tutto univoci impiegati dal legislatore, le finalità e, con modeste incertezze, i contenuti della relazione del professionista prevista dall'art. 161 l.f. sono stati sufficientemente chiariti dagli interpreti (e, ad esempio, adeguatamente esposti in un recente studio del CNDCEC). Si è infatti osservato che la la funzione della relazione è quella di stabilire indirettamente la misura minima della percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi offerta con il concordato, misura individuata dalla legge in ciò che i creditori riceverebbero in mancanza di concordato. Nel caso di impresa insolvente (e non semplicemente in crisi) l'alternativa da valutare è, in quanto l'unica realistica, quella della liquidazione in sede fallimentare. Si tratta sostanzialmente di ricostruire virtualmente il riparto di cui il creditore beneficerebbe in sede fallimentare, dovendo la proposta di concordato offrire ai creditori prelatizi falcidiati un riparto non inferiore. (fg) (Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]