Tribunale di Udine – Insolvenza delle cooperative: questione di legittimità costituzionale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/01/2021

Tribunale Udine, 22 gennaio 2021 - Pres. dott. Venier, rel. dott. Zuliani

Liquidazione coatta amministrativa – Società cooperative – Accertamento dello stato di insolvenza – Presupposti soggettivi (oggetto sociale, dimensioni dell’impresa) – Irrilevanza – Disparità di trattamento rispetto all’impresa non mutualistica – Questione di illegittimità costituzionale

 

Deve considerarsi rilevante e non manifestamente infondata – e pertanto solleva d’ufficio – la questione di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 45 Cost., dell’art. 202, comma 1°, legge fall. (r.d. 16.3.1942, n° 267), nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa. Dev’essere rimessa alla Corte anche la valutazione in merito alla possibilità di estendere, nei medesimi termini, l’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale – ai sensi dell’art. 27, secondo periodo, della legge 11.3.1953 n° 87 – all’art. 195, comma 1°, legge fall. e agli artt. 298, comma 1, e 297, comma 1, C.C.I.I. (d. legisl. 12.1.2019, n° 14). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Trib. Udine 22 gennaio 2021.pdf1.12 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: