C.Appello Torino - Assoggettabilità a procedura concorsuale di consorzi a partecipazione pubblica.

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Data di riferimento: 
15/02/2010

Corte d'Appello di Torino, 15 febbraio 2010 - Pres. Griffey - Est. Patti.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Fallimento e procedure concorsuali - Consorzi - Assoggettabilità - Requisiti - Prevalenza della sostanza sulla forma - Rilevanza del modulo organizzativo - Autonomia gestionale e patrimoniale - Assenza di poteri autoritativi degli enti pubblici partecipanti - Rilevo dell'attività concretamente svolta - Rilevanza di eventuali interessi pubblici protetti.

La qualificazione di un soggetto come pubblico o privato, al fine di stabilire se lo stesso sia o meno assoggettabile a procedura concorsuale, impone una valutazione di prevalenza della sostanza rispetto alla forma giuridica esteriore. In quest'ottica, è irrilevante la circostanza della partecipazione all'ente - nella specie un consorzio - di enti pubblici locali, dovendosi invece avere riguardo al modulo organizzativo e di funzionamento adottato e ritenere prevalente la natura privatistica qualora l'ente utilizzi la struttura di una persona giuridica privata, con gestione ispirata a criteri di economicità, con autonomia negoziale, gestionale, contabile, finanziaria e patrimoniale e senza che l'ente pubblico possa incidere sull'attività della società con poteri autoritativi o discrezionali. Nel condurre la valutazione in questione, assume poi rilievo determinante l'attività concretamente svolta ove sia interamente indirizzata al libero mercato e, nell'ottica di un approccio che dia rilievo all'aspetto funzionale piuttosto che a quello tipologico, alla natura degli interessi protetti che la cui rilevanza pubblica, potrebbe giustificare la deroga alla disciplina privatistica. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]