Tribunale di Forlì – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca, intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento del soggetto imputato della commissione di un reato: prevalenza, di regola, della procedura fallimentare.

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Data di riferimento: 
22/10/2021

Tribunale della Libertà di Forlì, 22 ottobre 2021 – Pres. Monica Galassi, Rel. Marco Mazzocco, Giud. Anna Fiocchi.

Reato tributario - Soggetto imputato - Dichiarazione di fallimento – Beni del fallito -  Sequestro preventivo finalizzato alla confisca intervenuto successivamente – Prevalenza da riconoscersi di regola alla procedura fallimentare – Fondamento - Beni da considerarsi appartenenti ai creditori .

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Precedente fallimento dell'imputato di reato – Prevalere della misura cautelare - Ipotesi particolare da accertarsi – Presupposto - Esito della procedura fallimentare – Reintegro dell'indagato nel possesso dei beni rientranti nella massa.

Dal momento che la dichiarazione di fallimento determina, in ragione dell'effetto di spossessamento che ne deriva, una situazione di indisponibilità dei beni da parte della persona assoggettata alla procedura, si deve ritenere che tali beni siano, laddove detta pronuncia risulti anteriore al provvedimento ablativo, sottratti alla misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, o alla confisca diretta ex art. 12 bis D. Lvo 274/2000, dei beni dell'ipotizzato autore di un reato tributario derivanti dalla commissione del medesimo, in quanto nella sostanza, anche prima dell'approvazione del piano di riparto, appartenenti ai terzi creditori, soggetti estranei all'illecito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La prevalenza sul sequestro del fallimento anteriormente dichiarato non può affermarsi in termini assoluti e inderogabili, dovendosi, al contrario assicurare che il fallimento non si presti a diventare uno strumento nei fatti volto ad aggirare la misura della confisca cui altrimenti andrebbe incontro il fallito; ciò in quanto deve riconoscersi la prevalenza del sequestro laddove dovessero emergere degli indicatori che rendano verosimile un esito della procedura fallimentare nel senso della sostanziale reintegra dell'indagato nei beni rientranti nella massa fallimentare (si pensi, ad esempio, al caso in cui tra i creditori soddisfatti per effetto della procedura vi siano delle società direttamente o indirettamente riconducibili alla persona dell'indagato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-forli-22-ottobre-2021-pres-galassi-est-mazzocchi

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26216/CrisiImpresa?Il-sequestro-finalizzato-alla-confisca-%26%23232%3B-compatibile-con-la-procedura-fallimentare%3F#gsc.tab=0

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: