Trib. Vicenza - Sentenza di primo grado, ammissione con riserva e impugnazione da parte del curatore.

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Data di riferimento: 
26/03/2008

Tribunale di Vicenza, 26 marzo 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Credito accertato con sentenza di primo grado a seguito di rinvio da Cassazione - Competenza decisoria del giudice delegato - Esclusione - Impugnazione da parte del curatore - Necessità - Ammissione con riserva - Necessità.

A fronte della domanda del creditore fondata sulla sentenza favorevole di primo grado emessa all'esito del giudizio di rinvio dalla Cassazione, il curatore fallimentare deve proporre l'ammissione con riserva e impugnare la sentenza, proseguendo il giudizio nella sede già radicata per effetto della pronuncia di primo grado (sfavorevole, anteriore al rinvio), fino al definitivo accertamento (o al disconoscimento) del credito fatto valere in sede concorsuale. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]