Corte di Cassazione (8110/2022) - Efficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del debitore tornato in bonis, in caso di interruzione del giudizio di opposizione non seguita da riassunzione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/03/2022

Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2022, n. 8110. Pres. Vivaldi. Est. Fanticini.

Debitore fallito tornato in bonis - Effetti del decreto ingiuntivo opposto in caso di interruzione del giudizio di opposizione non seguita da riassunzione.

A seguito del fallimento del debitore opponente, il decreto ingiuntivo opposto non è colpito da inefficacia assoluta ma, anche se provvisoriamente esecutivo, diviene inopponibile nei confronti della massa fallimentare e resta un provvedimento che - in caso di interruzione del giudizio di opposizione non seguita da alcuna riassunzione - può acquisire definitiva forza esecutiva nei confronti del debitore in bonis. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'idoneità di tale decreto ingiuntivo a consentire l'intervento nell'esecuzione forzata, intrapresa contro il debitore a seguito della chiusura del suo fallimento, ed a partecipare alla distribuzione del ricavato con la prelazione derivante dall'ipoteca precedentemente iscritta sugli immobili venduti). Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-14-marzo-2022-n-8110-pres-vivaldi-est-fanticini

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27126.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: