Corte di Cassazione - Opposizione allo stato passivo ed acquisizione d'ufficio del fascicolo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/11/2009

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 19 novembre 2009, n. 24415 - Pres. Proto - Rel. Nappi.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Acquisizione di ufficio del fascicolo della procedura fallimentare - Esclusione - Fondamento - Autorizzazione a stare in giudizio - Produzione da parte del curatore - Necessità - Omissione - Inefficacia della costituzione in giudizio - Configurablità.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, regolato dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, diversamente da quello di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - nel quale il fascicolo della procedura è acquisibile d'ufficio, in ragione della natura inquisitoria del procedimento che porta all'apertura del fallimento e del quale l'opposizione costituisce la prosecuzione - materiale probatorio è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 cod. proc. civ., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo; ne consegue che il curatore deve produrre l'autorizzazione del giudice delegato a resistere nel relativo giudizio e che in mancanza, essendo inefficace la sua costituzione, deve esserne dichiarata la contumacia. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]