Tribunale di Napoli Nord - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: durata e tipologia del piano e merito creditizio ai fini dell’opposizione alla proposta presentata dai consumatori.

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Data di riferimento: 
01/03/2023

Tribunale di Napoli Nord, 01 Marzo 2023. Est. Di Giorgio.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Previsione di pagamento a stralcio in novantasette rate dei crediti chirografari – Ammissibilità.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Merito creditizio – Violazione dei criteri di erogazione del credito ex art. 124-bis TUB – Condizioni – Opposizione del creditore finanziario – Inammissibilità

La proposta che prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione e del credito privilegiato e il pagamento al 40% di tutti i creditori chirografari, mediante destinazione al ceto creditorio della rata mensile di € 557,70, per una durata massima di novantasette rate appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l’inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Poiché l’art. 69 c.2 CCII prevede che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis TUB non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta; allo stesso modo l’art. 68 co.3 CCII impone all’OCC di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; nell’ipotesi in cui dalla relazione depositata dall’OCC emerga che il soggetto finanziatore non ha fornito alcuna dimostrazione di aver svolto l’attività di valutazione richiesta dall’art. 124 bis TUB, essendosi limitato ad acquisire informazioni dai consumatori senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizioni degli istituti finanziatori, deve ritenersi che l’istituto di credito non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta ai sensi dell’art. 69 co.2 CCII. [Con riferimento al caso di specie va precisato che la verifica dell’OCC effettuata secondo i criteri di cui il disposto dell’art.69 c.3 (secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso di vita, ed a tal fine deve ritenersi idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE) aveva dato esito negativo, e ciò anche considerando fra i redditi disponibili la pensione di invalidità civile percepita dalla che, come tale, non genera reddito].

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28870.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza