Tribunale di Genova – Concordato preventivo: perché un contratto di finanziamento bancario possa venire sospeso o sciolto è necessario sia ancora pendente.

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Data di riferimento: 
09/03/2023

Tribunale di Genova, Sez. VII civ.- Ufficio fallimentare, 09 marzo 2023 (data della pronuncia) – Pres. Roberto Braccialini, Rel. Andrea Balba, Giud. Cristina Tabacchi.

Concordato preventivo – Sospensione e scioglimento di un contratto di anticipazione bancaria – Istanza del proponente - Pendenza di quel contratto – Presupposto necessario – Somme dovute da un terzo quale cessionario di crediti fiscali – Onere della banca di provvedere al loro incasso - Mancata previsione di un mandato in rem propriam in tal senso - Concessione del finanziamento - Prestazione cui la banca era tenuta da considerarsi esaurita – Contratto non pendente – Inaccoglibilità della richiesta come formulata ai sensi dell'art. 97, comma 14,  C.C.I.

Il contratto di  anticipazione finanziaria stipulato tra un correntista e la banca presso la quale il conto corrente risultava aperto, volto ad ottenere la disponibilità del denaro di cui il cliente necessitava in attesa che una diversa banca, con la quale lo stesso aveva stipulato un contratto di cessione di crediti fiscali relativi al Superbonus 110% per lavori di ristrutturazione edilizia da lui effettuati, provvedesse  a versare su quel conto, come da sua richiesta, le somme cedute, non può considerarsi pendente e come tale non può trovare accoglimento la domanda da quel correntista, formulata in sede di accesso alla procedura di concordato preventivo, di sospensione/scioglimento ai sensi dell'art. 97  C.C.I., in particolare del comma 14, dell'anticipazione bancaria. Il relativo contratto non può considerarsi pendente dal momento che non contemplava alcun mandato in rem propriam  perché il precedente contratto di cessione prevedeva già il pagamento del credito ceduto a favore della banca finanziatrice, con la conseguenza che la stessa si doveva ritenere avesse esaurito con l'erogazione del finanziamento la propria prestazione, non avendo alcun onere di incasso di somme di terzi debitori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-9-marzo-2023-pres-braccialini-est-balba

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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