Tribunale di Bergamo –Ristrutturazione dei debiti del consumatore: anche nei confronti del cessionario del credito bancario può trovare applicazione il disposto dell'art. 69, comma 2, C.C.I. in tema di non proponibilità dell'opposizione all'omologazione.

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Data di riferimento: 
05/07/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., 05 luglio 2023 (data della pronuncia) – Giudice unico.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Cessionario di credito bancario – Opposizione all'omologazione - Divieto di proposizione per violazione dell'art. 124 bis del T.U.B. - Applicabilità anche nei suoi confronti. 

Con riferimento ad una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell’art. 69, comma 2, C.C.I., non può presentare opposizione all’omologazione, contestando la convenienza della proposta, il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento della società ricorrente o, trattandosi di soggetto finanziatore, che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del T.U.B. per non aver tenuto conto, in sede di concessione di un mutuo, del merito creditizio del soggetto beneficiario [nello specifico, il Tribunale ha applicato quella disposizione anche nei confronti del cessionario del credito della banca finanziatrice]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Bergamo.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza