Tribunale di Prato – Liquidazione controllata: in presenza di gravi e specifiche ragioni il tribunale può autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare beni facenti parte del patrimonio in liquidazione.
Tribunale Ordinario di Prato, Sez. civile-Procedure concorsuali, 02 agosto 2023 – Pres. Raffaella Brogi, Rel. Enrico Capanna, Giud. Stefania Bruno.
Liquidazione controllata – Procedura familiare – Domanda di accesso - Istanza di utilizzo di un bene strumentale – Autovettura usata da uno dei ricorrenti per ragioni lavorative – Possibile esclusione dalla liquidazione – Impignorabilità relativa - Valutazione in senso negativo da parte del tribunale – Possibilità di disporne però il non immediato spossessamento – Fondamento.
Stante che in sede di domanda di accesso alla liquidazione controllata, come proposta da madre e figlio in quanto conviventi ed in quanto ex art. 66 C.C.I. il sovraindebitamento aveva avuto un'origine comune perché conseguente all'esercizio di una ditta individuale di cui il figlio era stato titolare e la di lui madre fideiussore, e stante che gli stessi, che potevano rispettivamente disporre solo di un reddito da pensione (la madre) e di uno da attività lavorativa (il figlio), inidonei a soddisfare regolarmente e con mezzi idonei le loro obbligazioni tranne che per una modesta cifra che si erano offerti di mettere a disposizione dei creditori, ma di nessun bene mobile o immobile tranne che di un'autovettura, avevano richiesto che ne venisse autorizzato l'utilizzo in quanto il ricorrente se ne serviva quale bene strumentale per l'esercizio dell'attività di agente di commercio, il Tribunale ha ritenuto che quel bene non potesse, salvo che per la sua manifesta infruttuosità che in quel caso non ricorreva , essere escluso dalla liquidazione dal momento l'art. 268, quarto comma, C.C.I. la prevedeva in particolare solamente per “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”, nel mentre quel bene strumentale godeva solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell’art. 515, ultimo comma c.p.c., ed ha pertanto deciso nel sensoche ricorrevano gravi e fondati motivi, ex art. 270, comma 2, lettera e), C.C.I. per consentire che il debitore non ne fosse immediatamente spossessato e ne fosse consentito da parte suo l’uso finché, però, non fosse stato posto in liquidazione, quale ultimo atto prima della chiusura della procedura. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29707.pdf
[Cfr in questa rivista anche: Tribunale Napoli Nord, 07 Aprile 2023 - https://www.unijuris.it/node/6913 ]