Tribunale di Salerno – Concordato minore: va dichiarata inammissibile una domanda che riproponga, senza introdurre novità, una domanda dello stesso tipo, in pendenza del termine per impugnare il provvedimento che l'ha respinta.

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Data di riferimento: 
05/07/2023

Tribunale di Salerno, Sez. III civ., 05 luglio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Enza Faracchio.

Sovraindebitamento - Domanda di concordato minore – Riproposizione di  una precedente come respinta – Mancata decorrenza del termine per impugnarla – Inammissibilità – Fondamento.

La riproposizione della medesima domanda [nello specifico di concordato minore, con la sola differenza che ne è stata integrata la documentazione ma senza l'introduzione nel ricorso e nel piano di novità], in pendenza dei termini per l’impugnazione del provvedimento che in precedenza ha definito il procedimento introdotto dalla stessa parte istante dichiarandolo inammissibile, implica una situazione del tutto sovrapponibile alla litispendenza di cui all’art. 39 c.p.c. e comporta la violazione del principio generale, anche di rilevanza costituzionale, del ne bis in idem, in base al quale non è possibile che un giudice, in assenza di questioni nuove, si pronunci due volte sul medesimo petitum. In tale ottica la riproposizione della stessa domanda, peraltro a ridosso di una vendita già fissata nell’ambito di una parallela procedura di esecuzione immobiliare che si è richiesto venga sospesa, si sostanzia in un tentativo di elusione del decisum del provvedimento già reso nell’ambito del precedente procedimento e dell’onere di eventualmente impugnarlo nei termini prescritti dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e comporta, pertanto, un abuso degli strumenti processuali sanzionabile con una pronuncia di inammissibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-salerno-5-luglio-2023-est-faracchio

[con riferimento ad un precedente in cui una domanda di concordato preventivo come previgente era stata riproposta al solo scopo di differire la dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 11 Ottobre 2018, n. 25210 https://www.unijuris.it/node/4522].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza